Art. 1.
(Tutela dei cittadini italiani in zone di guerre).

      1. Quando il Governo della Repubblica ritenga che in territorio estero un cittadino italiano sia o possa essere oggetto di minacce o di attacchi terroristici e non possa essere adeguatamente protetto, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, può con proprio decreto vietare l'ingresso in quel territorio o disporre l'abbandono di esso.
      2. Le autorità di frontiera italiane che hanno evidenza certa che un cittadino italiano intende uscire dal territorio nazionale avendo come destinazione un territorio estero in cui è stato vietato l'ingresso ai sensi del comma 1 possono vietargli il passaggio della frontiera e ritirargli il passaporto o altro documento equivalente.
      3. Quando nel territorio estero di cui al comma 1 sono presenti unità militari o di polizia italiane, esse provvedono, su disposizione del Ministro della difesa, al rimpatrio del cittadino o dei cittadini italiani interessati nel territorio nazionale o all'accompagnamento alla frontiera di Stato confinante, qualora essi lo richiedano e l'operazione possa essere eseguita in condizioni di sicurezza.